Come previsto dalle condizioni generali del contratto redatto dalla Federcorrieri Confetra, l'articolo 9 che stabilisce:
Il Corriere ha facoltà di controllare:
A - Il peso lordo delle merci
Qualora il peso lordo accertato dal Corriere risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà:
a) tassata per prezzo corrispondente al peso effettivo accertato;
b) gravata di un sovrapprezzo pari al 20% del prezzo della spedizione salvo restando il diritto di rivalsa del Corriere nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.11
B - Il volume dei colli
Qualora il volume indicato della merce risulti inferiore al rapporto previsto nell'allegato "Diritti e Tariffe" si applica il peso ivi risultante.
C - Le misure d'ingombro della merce
Qualora le misure d'ingombro accertate dal Corriere risultino superiori a quelle indicate dal mittente la spedizione verrà:
a) tassata per l'ingombro effettivo accertato;
b) gravata di un sovrapprezzo, salvo restando il diritto di rivalsa del Corriere nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione
La nuova legge 208 del 28/12/15 (legge di Stabilità 2016) prevede, a partire dal 01/01/16 l'abrogazione del comma 4 inerente il D.L. 133 del 12/09/2014 - art. 32-bis sotto indicato:
"Al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle
infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici
illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento
del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di
trasporto di merci su strada, di cui al D.L. n.286/05, utilizzando strumenti
elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni,
bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire
la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare
dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente
comma si applicano le disposizioni dell'art.51, co.1D.Lgs. n.231/07, e
successive modificazioni".
Pertanto
a seguito dell'abrogazione sopra descritta torna nuovamente possibile, per
tutte le fatture di servizi legate alla filiera dei trasporti, l'incasso o il
pagamento in contanti fino al limite massimo di Euro 2.999,99 stabilito dalla
nuova legge, senza distinzioni quindi tra privati e aziende.